Cimitero
Dirigente: Dott.ssa Rosa Campanale Referente: Dott. Arcangelo Raffaele Carbone
Indirizzo: Viale Ippolito Pindemonte
Telefono: 0803829111
Email: protocollo.bitetto@pec.egovba.it
Regolamento del cimitero e dei servizi cimiteriali Approvato con atto di C.C. n. 37 DEL 25 giugno 2004 Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 (Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), del DPR 30.12.2000, n. 396 (nuovo Ordinamento dello Stato Civile), al T.U. sull’edilizia (D.P.R. 380/2001) e successive integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ad alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. ART. 2 - COMPETENZE Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o da un suo delegato che, di norma, è il Responsabile del Servizio Cimiteriale. In caso di gestione in economia le funzioni e l´organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, secondo il Vigente Statuto Comunale ed il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U. delle leggi sull´ordinamento degli enti locali. ART. 3 - RESPONSABILITA´ Il Comune cura che all´interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l´illecito non rilevi penalmente. ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi: a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1; d) l´inumazione in campo comune; e) la deposizione delle ossa in ossario comune; f) la cremazione escluso il trasporto; g) l’esumazione. ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all´art. 52 del D.P.R 285 del 10.09.1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell´ufficio comunale o nel cimitero: a) l´orario di apertura e chiusura; b) copia del presente regolamento; c) l´elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell´anno; d) l´elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell´anno e in quello successivo; e) l´elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI ART. 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI Il comune provvede al deposito di osservazione e all´obitorio in locali idonei nell´ambito del Cimitero. L´ammissione nel deposito di osservazione o nell´obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l´intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall´Autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in detto locale sarà vietato l´accesso alle persone non autorizzate. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell´ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all´art. 100 del D.P.R 13.02.1964, n. 185. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. CAPO III - FERETRI ART. 7 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Se la morte e´ dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell´elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. ART. 8 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. Il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all´uopo incaricato, vigila e controlla l´applicazione della norma di cui all´art. 9 del presente regolamento. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l´identificazione del cadavere. ART. 9 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all´art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 ; - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, ai sensi del presente regolamento, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione: - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l´una di legno preferibilmente esterna, l´altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all´art. 30 del DPR 10.09.1990, n. 285 ; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all´estero o dall´estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall´estero; d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.: - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell´art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 N. 285; e) cremazione: - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per i trasporti interni al Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-dififfusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall´ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un´idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Nella inumazione l´impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell´art. 75 del DPR. 10.09.1990 n. 285. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l´indicazione della ditta costruttrice. E´ consentita l´applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità , idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. ART. 10 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI Il Comune presta servizio gratuito quando: il defunto ed i suoi parenti, limitatamente a quelli indicati dall’art. 433 del C.C. , non dispongano di mezzi per affrontare le spese per il trasporto, per l’acquisto di un cofano mortuario in legno di larice/abete e per la concessione di una sepoltura nel cimitero. Lo stato di indigenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dai servizi socio-assistenziali, sulla base di un’istanza sottoscritta da parte del parente più prossimo o, in assenza, da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Solo in tali casi di asserita indigenza, gratuitamente e senza modalità particolari, il Comune effettua il Servizio di trasporto nell’ambito comunale, fornisce il cofano mortuario ed esegue il seppellimento della salma in campo comune ovvero ordina la cremazione con deposito delle ceneri nel cinerario comune. L’eventuale rinuncia ad una delle forniture precedentemente elencate ovvero il successivo ed eventuale accertamento dell’inesistenza dello stato di indigenza dei familiari del defunto, fa decadere il principio di gratuità del servizio, che viene pertanto posto a carico dei familiari stessi. Nel caso in cui il defunto fosse titolare, al momento del decesso, di loculo o tomba privata, le spese dello zinco, la saldatura più diritti sanitari, sono a carico del Comune. La cassa messa a disposizione del Comune deve avere le caratteristiche di cui all´art. 9 del presente regolamento, lettera a) e lettera e) sub 1. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato al Responsabile del Servizio Cimiteriale dal responsabile del Servizio Socio Assistenziale, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. ART. 11 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento. CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI ART. 12 - MODALITA´ DEL TRASPORTO E PERCORSO Vedi apposito Regolamento Comunale per trasporto funebre. ART. 13 - ORARIO DEI TRASPORTI I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco o suo delegato, con inizio del trasporto : PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 31 MARZO MATTINA ore 10,30 POMERIGGIO ore 15,00 PERIODO DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE MATTINA ore 11,00 POMERIGGIO ore 17,00 DOMENICA E FESTIVI MATTINA ore 11,00 A richiesta della famiglia interessata i trasporti funebri possono essere effettuati anche nelle ore pomeridiane (ore 15.00 periodo dal 1° ottobre al 31 marzo e ore 17.00 periodo 1° aprile 30 settembre) L´accesso al cimitero e’ consentito, comunque, fino a 15 minuti dall’orario stabilito per la chiusura. Il Responsabile dell´Ufficio Comunale fisserà di norma l´ora dei funerali secondo l´ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell´ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l´ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. ART. 14 - RITI RELIGIOSI I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all´art. 8 della Costituzione , si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. ART. 15 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all´obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall´esterno. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell´ASL, può anche autorizzare il trasporto, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l´esclusione di quello di cui al primo comma. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc… ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc…, sono eseguiti con l´impiego del mezzo di cui al primo comma. ART. 16 -MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA´ Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell´ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all´art. 6 anche prima che sia trascorso il termine prescritto, alla relativa inumazione, tumulazione, o cremazione. E´ consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell´autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultano portatrici di radioattività il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell´ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. ART. 17 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO Il trasporto di salme nell´ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco o suo delegato, con decreto a seguito di domanda degli interessati. ART. 18 - TRASPORTI ALL´ESTERO O DALL´ESTERO Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l´Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 1.07.1937, 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento 285/90. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all´art. 25 del Regolamento precitato. Le autorizzazioni di cui agli articoli sopra richiamati, a seguito di nota di chiarimento del Ministro della Salute del 21 maggio 2002 rientra fra le attribuzioni in cui il Sindaco è subentrato al Prefetto. Pertanto, le salme da e per l’estero devono essere accompagnate dal cosiddetto passaporto mortuario rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile. ART. 19 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato. Se il trasporto è da o per Stato estero, il Sindaco o suo delegato rilascia il cosiddetto passaporto mortuario. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l´indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema. TITOLO II CAPO I - CIMITERI ART. 20 SEPPELLIMENTO Ai sensi dell´art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 N. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento per mezzo di apposito personale quando si tratta di persone di cui al precedente art. 10 o ditte all’uopo incaricate da parte dei familiari, in questo caso le spese sono a carico della famiglia. ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA E´ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10.09.1990 n. 285 . L´ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco o suo delegato. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del D. Lgs. 267/2000; Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, oppure a terzi autorizzati. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10.09.1990 n. 285 . ART. 22 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, erano nate nel territorio comunale o avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Indipendentemente dalla residenza, dal luogo della morte e di nascita, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e gli affini in linea retta di primo grado (genitore e figlio) di cui almeno uno residente. CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE ART. 23 - DISPOSIZIONI GENERALI A norma dell´art. art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1993, n. 125, ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. ART. 24 - VIGILANZA La manutenzione, l´ordine e la vigilanza del cimitero spettano al responsabile del cimitero. ART. 25 - CUSTODIA Nel cimitero, deve essere assicurato un servizio di custodia. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l´autorizzazione; iscrive giornalmente, inoltre, sopra apposito registro vidimato dal Responsabile del Servizio in doppio esemplare : a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall´atto di autorizzazione , l´anno il giorno e l´ora dell´inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d´ordine della bolletta di seppellimento; b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l´indicazione del sito dove sono stati deposti; c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l´indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall´autorizzazione del sindaco; d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri. ART. 26 - TENUTA DEI REGISTRI I registri di cui all´articolo precedente debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all´archivio comunale, rimanendo l´altro presso il servizio di custodia. ART. 27 - PLANIMETRIA Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti. ART. 28 - PROGETTI I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l´ubicazione, l´orografia, l´estensione dell´area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale. All´approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie. ART. 29 - RELAZIONE PER PROGETTO La relazione tecnico sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l´amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. Tale relazione deve contenere la descrizione dell´area, della via di accesso, delle zone di parcheggio , degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, nonché gli impianti tecnici. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici. ART. 30 - ZONA DI RISPETTO I cimiteri devono essere isolati dall´abitato mediante la zona di rispetto prevista dall´art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, successive modificazioni. E´ vietato costruire , entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti. Il terreno dell´area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l´acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno, a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. ART. 31 - CAMPI DI INUMAZIONE La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l´area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell´ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l´area viene calcolata proporzionalmente. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presente l’eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni. ART. 32 - ACQUA POTABILE Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero. E’ fatto divieto a ditte autorizzate per eseguire lavori per conto terzi di utilizzare acqua del cimitero. ART. 33 - MANUTENZIONE I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. ART. 34 - RELAZIONE PER PROGETTI La relazione tecnico sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento del cimitero deve illustrare i criteri in base ai quali l´Amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. Tale relazione deve contenere la descrizione dell´area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, eventuale alloggio del custode, nonché impianti tecnici. ART. 35 - CIPPO Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, a norma del successivo 3^ comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. A richiesta dei privati, può, essere autorizzata dal Comune l´installazione di una lapide di altezza non superiore a cm. 60 dal piano di campagna o di una foto preservata in modo da non deteriorarsi con il trascorrere del tempo. L´installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti e loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10.09.1990 n. 285 . Sulla lapide o foto verrà indicato il cognome, nome, data di nascita e di morte. Sulla lapide può essere apposto un porta foto di formato ovale. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l´una dall´altra almeno metri 0,50 da ogni lato. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all´accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l´una dall´altra almeno metri 0,50 da ogni lato. ART. 36 - TUMULAZIONE Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l´intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, di una cassettina contenenti resti mortali e di un’eventuale urna cineraria, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all´art. 76 e 77 del DPR. 10.09.1990 n. 285. ART. 37 - DEPOSITO PROVVISORIO A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in 1/12 mensile del costo medio di un loculo al momento della richiesta. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi: a) per coloro che richiedono l´uso di un´area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell´ufficio, limitatamente al periodo previsto per l´ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l´ufficio comunale. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa. Scaduto il termine senza che l´interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. E´ consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ART. 38 - ESUMAZIONI ORDINARIE Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall´art. 82 del DPR 28.05.1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di ottobre al mese di aprile. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco o suo delegato, con propria ordinanza. ART. 39 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE E´ compito del Responsabile dell´ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Annualmente il Responsabile dell´ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l´indicazione delle salme per le quali è attivabile l´esumazione ordinaria. L´inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all´albo cimiteriale con congruo anticipo. I lavori di esumazione ed inumazione possono avvenire mediante l’ausilio di personale del Comune o di ditte appaltatrici. ART. 40 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA L´esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell´Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l´autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. Restano salve le esumazioni straordinarie disposte dal Sindaco in seguito alla necessità di ristrutturazione della parte di cimitero dichiarata inagibile inseguito agli eventi sismici del 1997. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall´art. 84 del DPR 10.09.1990 n. 285 . Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall´autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell´elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l´esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell´ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute. Le esumazioni straordinarie per ordine dell´Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato. ART. 41 - ESTUMULAZIONI Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni; - su ordine dell´Autorità giudiziaria. Restano salve le estumulazioni straordinarie disposte dal Sindaco in seguito alla necessità di ristrutturazione della parte di cimitero dichiarato inagibile in seguito agli eventi sismici del 1997. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell´ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell´anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all´albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l´anno. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal precedente art. 40, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l´inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco o suo delegato. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco o suo delegato con propria ordinanza. ART. 42 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente quando i resti sono depositati nell´ossario. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma di E. 150,00. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma di euro 200,00. Per quelle richieste dall´autorità giudiziaria, si applica l´art. 106 del R.D. 23.12.1865, n 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte. ART. 43 - RACCOLTA DELLE OSSA Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell´ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. ART. 44 - OGGETTI DA RECUPERARE. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell´operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l´altro conservato tra gli atti dell´Ufficio di ragioneria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell´ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. ART. 45 - DISPONIBILITA´ DEI MATERIALI I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostra, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l´esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. Le croci o le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l´esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all´interno del Cimitero, o in altro luogo idoneo. CAPO V - CREMAZIONE ART. 46 - CREMATORIO Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si deve ricorrere all´impianto funzionante più vicino a spese della famiglia. ART. 47- MODALITA´ PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE L´ autorizzazione di cui all´ art. 79, 1° comma, del DPR 10.09.1990, n. 285 , è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall´ufficio dello Stato Civile. ART. 48 - URNE CINERARIE Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all´esterno l´indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. A richiesta degli interessati e in base a concessione l´urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all´art. 79/3 del DPR n° 295 del 10.09.1990, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l´approvazione preventiva delle tariffe per l´uso dei colombari. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune. CAPO VI - PULIZIA DEI CIMITERI ART. 49 - ORARIO Il cimitero è aperto al pubblico secondo il seguente orario: PERIODO DAL PRIMO OTTOBRE AL 31 MARZO MATTINA: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 POMERIGGIO: DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 PERIODO DAL PRIMO APRILE AL 30 SETTEMBRE MATTINA: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 POMERIGGIO: DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 DOMENICA E FESTIVI MATTINA:DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 13.00 L´entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell´orario sopra indicato. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi. L´avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell´orario, o di appositi cartelli apposti all´ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l´ora prescritta. ART. 50 - DISCIPLINA DELL´INGRESSO Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. E´ vietato l´ingresso: a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali; b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall´ufficio, al momento dell´ingresso; c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; d) a coloro che intendono svolgere all´interno del cimitero attività di questua e di elemosina; e) ai bambini quando non siano accompagnati da adulti. Per motivi di salute od età il Responsabile dell´Ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati dal Responsabile del Servizio. ART. 51 - DIVIETI SPECIALI Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie: a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; c) introdurre oggetti irriverenti; d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli; f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ( in specie con l´offerta di servizi e/o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell´ufficio; j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d´uso; n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell´ufficio; o) qualsiasi attività commerciale. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati. Chiunque tenesse, nell´interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all´autorità giudiziaria. ART. 52 - RITI FUNEBRI Nell´interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell´ufficio. ART. 53 EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi o croci, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio Cimiteriale. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo . Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l´impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. ART. 54 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. Inoltre, è fatto divieto a chiunque di impiantare alberi o fiori non autorizzati su giardinetti , cumuli o fioriere o altre piante che possano danneggiare pavimenti, muri di contenimento o strutture in genere o, che possano arrecare danni alle persone. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. ART. 55 - MATERIALI ORNAMENTALI Dal cimitero saranno tolti d´ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc.., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc.., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all´ estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. I provvedimenti d´ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all´ingresso del Cimitero o all´Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. TITOLO III - CONCESSIONI CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE ART. 56 - SEPOLTURE PRIVATE Per le sepolture private è concesso l´uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per le famiglie e collettività. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.); b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.). Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all´apposito tariffario. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10.09.1990 N. 285 rispettivamente per tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi delle vigenti norme previste dal D. Lgs n. 267/2000 previa assegnazione del manufatto da parte dell´ufficio cui è affidata l´istruttoria dell´atto. Il diritto d´uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Ogni concessione del diritto d´uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l´individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l´esercizio del diritto d´uso. In particolare, l´atto di concessione deve indicare: - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili; - la durata; - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e; - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare); - l´eventuale restrizione od ampliamento del diritto d´uso in riferimento all´avvenuta corresponsione della tariffa prevista; - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca. ART. 57 - DURATA DELLE CONCESSIONI Le concessioni di cui all´articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell´art. 92 del DPR 10.09.1990 n. 285 . La durata è fissata: a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; b) in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali; c) in 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6. Nell´atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente. E´ consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa. ART. 58 - MODALITA´ DI CONCESSIONE La concessione dei loculi od ossari avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l’ora del decesso. Esse sono riservate ai residenti o nati nel Comune. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto. La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero. ART. 59 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE Salvo quanto già previsto, il diritto d´uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all´Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc....), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell´atto di concessione. Ai fini dell´applicazione sia del 1° che 2° comma dell´art. 93 del DPR 10.09.1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicito. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell´istanza con sottoscrizione ai sensi del DPR 445/2000, da presentare all´ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma. L´eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell´istanza con sottoscrizione ai sensi del DPR 445/2000, del fondatore del sepolcro depositata per il servizio di Polizia Mortuaria almeno (cinque) anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire, comunque, previo assenso dei titolari della concessione. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all´uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d´uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell´atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero. ART. 60 - MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l´esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. In caso di inadempienza, interviene il Comune addebitando le spese al concessionario. ART. 61 - COSTRUZIONE DELL´OPERA – TERMINI Le concessioni in uso di aree, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all´assegnazione, pena la decadenza. Qualora l´area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall´effettiva disponibilità e consegna dell´area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi. CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE. ART. 62 - DIVISIONE, SUBENTRI. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all´ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell´intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L´aggiornamento dell´intestazione della concessione e´ effettuato dall´ufficio esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d´ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità di tutti gli aventi diritto. ART. 63 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 25% della media del costo di un loculo nell´ultimo lotto costruito, al momento della rinuncia. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. ART. 64 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando: a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; b) l´area non sia stata utilizzata per l´inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma: • per concessioni della durata di 99 anni , in misura pari al 25% della tariffa in vigore al momento della presa d´atto della rinuncia da parte del Comune; • per concessione perpetue, in misura pari al 25% della tariffa in vigore al momento della presa d´atto della rinuncia da parte del Comune. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE ART. 65 - REVOCA. Salvo quanto previsto dall´art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà dell´Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti , e verrà concesso agli aventi diritto l´uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l´originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un´equivalente sepoltura nell´ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall´Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Della decisione presa, per l´esecuzione all´Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario. ART. 66 - DECADENZA La decadenza della concessione&....