Comune di Bitetto

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06 Maggio 2010

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ADEMPIMENTI ANAGRAFICI - AVVISO AI CITTADINI

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CAMBIAMENTI DI ABITAZIONE E TRASFERIMENTI DI RESIDENZA


L’UFFICIALE DI ANAGRAFE

Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con la quale è stato approvato l’“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente“ e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di attuazione;
Vista la Legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero“ e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante: “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, recante: “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” e successive modificazioni;
Che con l’approssimarsi del Censimento Generale della Popolazione

RICORDA

le seguenti norme inerenti alla tenuta dell’anagrafe della popolazione residente nel Comune:
Mutazioni di posizione anagrafica
È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento.
L’assenza temporanea dal Comune di dimora abituale, non produce effetti sul riconoscimento della residenza.
Cambiamenti di abitazione
Coloro che cambiano abitazione nell’ambito del territorio comunale devono farne dichiarazione all’ufficio anagrafe del Comune entro venti giorni dall’occupazione del nuovo alloggio.
Trasferimenti di residenza
1) Chiunque si trasferisca in questo Comune, per fissarvi la propria residenza, deve farne dichiarazione all’ufficio anagrafe entro venti giorni dalla data nella quale si è trasferito. Sono soggetti a questo obbligo anche i militari di carriera che costituiscono famiglia a sé stante;
2) Chiunque si trasferisca all’estero per emigrazione definitiva, deve farne dichiarazione al competente Consolato o all’ufficio anagrafe per la conseguente cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e per la conseguente iscrizione nell’apposita anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.);
3) Anche gli stranieri, muniti di permesso di soggiorno non scaduto, sono soggetti all’obbligo delle dichiarazioni sopra indicate.
Cittadini comunitari. 
Stati membri
Sono Stati membri:
Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca Repubblica, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea i cittadini Svizzeri e della Repubblica di San Marino, nonché i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
L’ambito applicativo della normativa deve intendersi esteso ai cittadini dei Principati di Monaco, di Andorra e dello Stato della Città del Vaticano (Comunicato Min. Int. del 14 marzo 2008).
I cittadini di Paesi aderenti all’Unione europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, devono richiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune nel quale hanno fissato la dimora abituale.
Per l’iscrizione anagrafica deve sussistere una delle seguenti condizioni:
1. essere lavoratore dipendente o autonomo;
2. disporre di risorse economiche sufficienti ed essere in possesso di polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire in Italia tutti i rischi;
3. essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, per seguire, come attività principale, un corso di studi o di formazione professionale, disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti ed essere in possesso di polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire in Italia tutti i rischi.
Ha diritto all’iscrizione anagrafica, anche il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato dell’unione, di cittadino che si trova in una delle sopraelencate situazioni.
Cittadini extracomunitari. Rinnovo dichiarazione di residenza
I minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti sono iscritti nell’anagrafe del Comune ove sono iscritti i genitori o nel Comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell’anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato.
I cittadini di Paesi non aderenti alla Unione europea hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso/carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Nella fase di rinnovo non vi è decadenza dall’iscrizione anagrafica.
Alla domanda dovrà essere unito il permesso o la carta di soggiorno.
Il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale comporta, previo invito da parte dell’ufficio a provvedere entro i successivi 30 giorni, la cancellazione per irreperibilità, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno. Nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno non vi è decadenza dall’iscrizione anagrafica.
Patenti di guida, libretti di circolazione dei veicoli e contrassegni di identificazione per i ciclomotori
L’art. 116, comma 11, del nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e l’art. 252 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, prevedono che l’annotazione del trasferimento di residenza o del cambiamento di abitazione sulle patenti di guida, sui libretti di circolazione di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi e sui contrassegni di identificazione per ciclomotori, sarà effettuata dal Dipartimento per i trasporti terrestri che trasmetterà alla nuova residenza dell’interessato un tagliando da apporre sul documento.
A tale scopo, ogni dichiarazione di variazione di cui sopra, dovrà essere accompagnata dagli estremi del documento o, per la patente, dalla dichiarazione che il soggetto ultrasedicenne trasferito non è titolare di patente di guida.

PER INFORMAZIONI gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio anagrafe tutti i giorni non festivi, durante l’orario d’ufficio (8,30-11,30), tenendo presente che l’ufficio stesso non potrà rilasciare certificazioni anagrafiche a coloro che non si siano attenuti alle disposizioni sopra riportate.
I contravventori, inoltre, incorreranno nelle sanzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
Questo manifesto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.
Dalla residenza comunale, lì 06.05.2010

L’UFFICIALE DI ANAGRAFE
      Giorgio Gatti

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Estratto del regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223


Art. 6 - Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche.
1. Ciascun componente della famiglia e` responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.
Art. 13 - Dichiarazioni anagrafiche.
1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e), ed f) possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata;
le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto. 

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Art. 11 - Sanzioni pecuniarie.
(Depenalizzate con l’art. 32 della Legge 24 novembre 1981, n. 689) (come modificato con l’art. 27, 9 o comma, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,nella Legge 26 aprile 1983, n. 131).
1. Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da 25,00 a 129,00 Euro.
2. Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall’estero che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro potestà o tutela nell’anagrafe del comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonché per chiunque consegue l’iscrizione contemporanea nell’anagrafe di più
comuni, si applica la sanzione amministrativa da 51,00 a 258,00 Euro.
3. (Comma abrogato dall’art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689).
4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa per le infrazioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna, sia per effetto di oblazione, spettano al comune. 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Art. 116 - Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla giuda di ciclomotori.
.....omissis.....
11. (Comma così sostituito:- dall’art. 3 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575;- modificato dall’art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9). L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
..... omissis ..... 

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

Art. 252 - Adempimenti dell’intestatario del certificato di circolazione
(Articolo così sostituito dall’art. 5 del D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153)
..... omissis .....
5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo,
secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L’Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell’intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.
..... omissis ..... 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
.
Art. 41 - Validità dei certificati.
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento,
che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificati sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell’interessato.
Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76.

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