Documentazione amministrativa-autocertificazione
AVVISO AI CITTADINILegge 28 gennaio 2009, n. 2
Art. 16-bis
Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalita´ ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all´ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l´ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all´indice nazionale delle anagrafi, di cui all´articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d´ufficio, ai fini della responsabilita´ disciplinare.
Nella sezione della documentazione amministrativa sono disponibili e quindi scaricabili i modelli per l´autocertificazione
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