Comune di Bitetto

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09 Dicembre 2010

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COMUNICATO SETTORE TECNICO

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COMUNICATO

Il Capo Settore Tecnico,

- visto l’art. 19 della legge n. 241 del 1990 (nel testo modificato dal Decreto-Legge n. 78 del 2010 come convertito dalla legge n. 122 del 2010) che prevede e disciplina, in generale, l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- considerato che il richiamato art. 19 non ha abrogato gli artt. 22, 23 e 37 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia - TUE) che prevedono e disciplinano, nella specifica materia edilizia, la Denuncia d’Inizio Attività e considerato che l’istituto della SCIA non può trovare applicazione in materia edilizia in quanto:
a) si tratta di materia disciplinata dalle disposizioni speciali del TUE e delle leggi regionali che costituiscono un sistema unitario e complesso di un insieme di norme articolate in relazione a specifiche fattispecie proprie del settore edilizio, corredate dalle connesse sanzioni e dalle eventuali operazioni di sanatoria; un sistema volto a valutare ed a regolare non tanto l’attività imprenditoriale costruttiva in sé e per sé, quanto il prodotto edilizio ed i suoi effetti sul contesto funzionale, morfologico, ambientale e paesaggistico ed a conseguire la necessaria specifica tutela ed il rispetto dell’assetto configurato dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
b) l’art. 49, comma 4-ter, Decreto Legge n. 78 del 2010 come convertito dalla Legge n. 122 del 2010, stabilisce che <>, espressioni che ricorrono spesso in materia di attività produttive, commerciali ed, in genere, d’impresa; l’ordinamento usa invece, in materia edilizia, l’istituito della Denuncia di Inizio Attività diverso da quello della dichiarazione di inizio attività e, pertanto, non sostituito a norma della disposizione di cui sopra;
c) l’art. 49, comma 4-quater, d’altra parte, dimostra chiaramente come l’obiettivo della riforma sia quello di semplificare e ridurre gli adempimenti connessi all’attività di impresa , e non alla materia edilizia.

Tutto ciò visto e considerato

COMUNICA

che a decorrere dalla data del presente provvedimento NON È CONSENTITO produrre pratiche di SCIA al Comune di Bitetto e che le stesse, ove presentate, saranno rigettate per le motivazioni sopra riportate.

Il presente comunicato sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Bitetto nonché al sito internet www.comune.bitetto.ba.it

Bitetto, 07 dicembre 2010
Il Capo Settore Tecnico
ing. Giuseppe SANGIRARDI

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